Sovraffollamento: cosa potrà fare il Magistrato?

C’è violazione dei diritti umani nelle condizioni di vita dei detenuti di Montorio? E’ quasi una domanda retorica, dal momento che la Corte europea lo ha già stabilito con riferimento ad altre simili, e similmente sovraffollate, carceri italiane. A Montorio nella cella di 12 metri quadrati abitano spesso quattro detenuti (su due letti a castello); la facile divisione ci dà 3 metri quadrati a persona, che aumenterebbero di poco mettendo nel conto anche il bagno. Siamo fuori da ogni parametro.

La Corte europea, dopo aver condannato l’Italia a risarcire i primi ricorrenti, ha concesso un anno di tempo per adeguare le condizioni; e per questo anno non prenderà in considerazione nuove istanze.

Ci si chiede ora chi ha il compito e il dovere di intervenire, e come. Oltre gli obblighi prevalenti e colpevolmente sempre disattesi del potere politico, c’è chi si è assunto la responsabilità di prendere decisioni e dare disposizioni, come la Procura di Milano in merito alla custodia cautelare. I Magistrati di sorveglianza hanno un’ampia discrezionalità nella concessione di misure alternative. Alcune voci autorevoli propongono di sospendere i provvedimenti di carcerazione creando una specie di lista d’attesa che si liberino i posti occupati in eccesso.

Apprendiamo intanto che sei detenuti hanno chiamato in causa il Magistrato di sorveglianza di Verona. Vedi L’Arena del 9-12-13: “Sovraffollamento in carcere, il Tribunale apre un’inchiesta”.

Richiamiamo per comodità le norme in proposito. Sembrerebbe che una qualche iniziativa sia nelle competenze di questo Giudice, anche senza che siano i detenuti a far presente una situazione già nota da anni.

Nell’art. 69 (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza) dell‘Ordinamento penitenziario è scritto tra l’altro:

Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge.

La Corte Costituzionale ha stabilito che la tutela giurisdizionale si estende nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

L’art. 5 (Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti) del Regolamento di esecuzione stabilisce che

Il magistrato di sorveglianza, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell’istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati.

L’art. 75 (Istanze e reclami) aggiunge:

Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell’istituto devono offrire la possibilità a tutti i detenuti di entrare direttamente in contatto con loro. Ciò deve avvenire con periodici colloqui individuali. I predetti visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti, agevolando anche in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in istituto del magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale sono annotati in un registro riservato a ciascuna delle due autorità, nel quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito degli accessi predetti.