Nuovo Statuto

Lo statuto della nostra associazione, è stato modificato per adeguarsi al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “LA FRATERNITÀ ODV”

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore l’associazione denominata: La Fraternità Organizzazione di volontariato. Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede legale in via Provolo, n. 28, nel comune di Verona, nei locali del Convento di S. Bernardino (di proprietà della Provincia Veneta S. Antonio dei Frati Minori con sede in Venezia), locali che l’associazione ha in uso gratuito e che l’associazione riconosce di esclusiva proprietà della Provincia Veneta dei Frati Minori.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L’Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L’organizzazione di ispirazione cristiana e francescana persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei detenuti, dei disadattati sociali e delle loro famiglie.

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle suddette finalità:

  • agisce in proprio ed in collaborazione con le forze sociali, civili, culturali, religiose a favore dei detenuti, dei dimessi dal carcere, dei sottoposti a restrizione della libertà in qualsiasi modo e delle rispettive famiglie;
  • usa un atteggiamento fraterno con i sottoposti alla carcerazione e/o restrizione della libertà prestando loro ascolto, curando i loro interessi a livello economico, burocratico, organizzativo o in qualsiasi modo utile;
  • si presta come punto di riferimento per gli ex detenuti e per gli altri fratelli che si trovano in situazioni di disagio, anche promovendo il loro reinserimento nel contesto economico e nei rapporti sociali con opportune iniziative sia direttamente promosse, sia in collaborazione con altre associazioni e istituzioni;
  • si adopera affinché la società sia sensibilizzata al problema dei detenuti e dei dimessi dal carcere nonché ai problemi riguardanti le persone in situazioni di disagio;
  • promuove l’attività lavorativa dei soggetti di cui al primo punto, sia all’interno che all’esterno delle strutture giudiziarie, comprendendo anche l’eventuale vendita dei prodotti da loro realizzati senza alcun fine di lucro per l’associazione;
  • diffonde una visione della pena, ispirandosi a quanto recita l’art. 27 della Costituzione della Repubblica italiana, fondata sul riconoscimento della dignità di ogni persona e della sua possibilità di cambiamento, sostenendo quindi le finalità educative, risocializzanti e riparative della pena;
  • diffonde una cultura che porti al superamento della logica dell’ergastolo e del ricorso al carcere come principale modalità di intervento punitivo, promuovendo anche azioni di giustizia riparativa.
  • promuove iniziative, manifestazioni, strutture giuridiche ed ogni altra azione che permetta il mantenimento della associazione e l’erogazione di aiuti secondo quanto detto nei punti precedenti;

Le attività di interesse generale di cui all’art.5 del Decreto Legislativo 117/2017 che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  3. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno all’interno del carcere in:

  • colloqui di primo ingresso per raccogliere le problematiche personali e fornire le informazioni essenziali;
  • sostegno morale con colloqui individuali, soprattutto nelle situazioni di maggiore difficoltà;
  • sostegno scolastico ai livelli medio-superiore e universitario;
  • colloqui per la ricerca di lavoro;
  • colloqui su problemi specifici dei detenuti stranieri;
  • incontri di sostegno alla condizione familiare ed affettiva;
  • incontri interculturali per uno scambio ed elaborazione di esperienze;
  • percorsi formativi in ambito artistico (pittura, ceramica…) e comunicativo (giornalismo e grafica, disegno creativo…) con la realizzazione e diffusione di giornali e libretti tematici;
  • incontri di ricerca spirituale e di preparazione alle celebrazioni liturgiche;
  • presenza nelle biblioteche;
  • assistenza materiale;
  • gestione del “Centro d’ascolto Domenico” nel carcere di Montorio (VR), a sostegno delle necessità dei familiari che usufruiscono del permesso di effettuare colloqui ai detenuti.

all’esterno del carcere in:

  • corrispondenza epistolare con detenuti;
  • “Centro d’ascolto”, aperto presso la sede (ma raggiungibile anche per telefono e/o mail) e rivolto a detenuti scarcerati, a familiari, a studenti, ad aspiranti volontari, a tutte le persone comunque interessate, per condividere le difficoltà, aiutare ad elaborarle, dare informazioni;
  • visite ed assistenza ai detenuti domiciliari;
  • accoglienza e accompagnamento di detenuti in permesso;
  • ricerca di opportunità d’impiego e progetti di reinserimento sociale, familiare, lavorativo;
  • sostegno alle famiglie colpite da vicende penali: con giornate conviviali di condivisione, gruppi di autoaiuto, colloqui di consulenza psicologica;
  • sensibilizzazione dell’opinione pubblica, nelle scuole e parrocchie sui problemi della povertà, della legalità, dei diritti, della pena, con incontri e percorsi educativi;
  • corsi di formazione per volontari per accrescerne la consapevolezza e le competenze;
  • aggiornamento costante del sito internet www.lafraternita.it;
  • produzione di libri, stampati, audiovisivi, sussidi didattici;
  • iniziative pubbliche come convegni, presentazione di libri, mostre;
  • organizzazione e partecipazione ad iniziative congiunte con altri Enti, come lo Sportello di Segretariato Sociale in collaborazione con ACLI, lo sportello Citt. Imm., il cartello “Nella mia città nessuno è straniero”, la Festa dei Popoli, la rete a tutela delle persone senza fissa dimora;
  • rapporti di stretta collaborazione con diversi Enti: con il Centro Servizi per il Volontariato; con le istituzioni che si occupano del penale, come l‘Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna) e il Garante dei diritti dei detenuti; con il Comune e la Provincia, per valorizzare l’esercizio delle loro attribuzioni in ambiti che direttamente o indirettamente riguardano il penale; con le Facoltà di Scienze della formazione e di Giurisprudenza dell’Università di Verona, per iniziative riguardanti il mondo della pena e indicazioni a studenti universitari per la preparazione di tesi; con l’Asav (Associazione scaligera assistenza vittime di reato) per la doverosa attenzione e sostegno alle vittime dei reati in una prospettiva di mediazione e riparazione; con le altre Associazioni operanti nel penitenziario, per iniziative e progetti condivisi;
  • partecipazione ad organismi che in sede regionale o nazionale raggruppano e rappresentano le associazioni di volontariato penitenziario: le Conferenze Regionale e Nazionale Volontariato Giustizia, il Seac (Segretariato enti e associazioni carcere).
  • raccolta da parrocchie e privati di materiale per l’igiene personale

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. L’aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • fare proposte e fare programmi al consiglio direttivo e all’assemblea
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea degli associati;
  • Consiglio direttivo;
  • Presidente;
  • Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L’assemblea)

L’assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o da altra persona nominata dal consiglio direttivo.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Convocazione)

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo, anche di posta elettronica, risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza dei 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione.

ART. 16

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari da cinque a sette componenti, che sono eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell’organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’organizzazione,
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS,
  • disciplina l’ammissione degli associati,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo al suo interno tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Presidente è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

ART. 18

(Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

(omissis)

Art. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

(I beni)

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Verona, 16 maggio 2019

Il Presidente      

Roberto Sandrini