Esecuzione delle pene detentive: traduzione allo straniero dell’ordine di esecuzione

 

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Ordine di esecuzione – Obbligo di traduzione al condannato alloglotta – Omissione – Conseguenze – Ipotesi di cui all’articolo 656 comma 5. L’ordine ex articolo 656 c.p.p., destinato alla carcerazione immediata del condannato, deve essere tradotto nei confronti dello straniero alloglotta nella lingua a lui nota, a pena di nullità. L’eventuale declaratoria di nullità non si ripercuote, di per sé, sulla carcerazione ormai instaurata, che non dipende direttamente dall’atto nullo ma trova autonomo titolo giustificativo nella condanna passata in giudicato. Diverso esito si imporrebbe nell’ipotesi regolata dall’articolo 656 comma 5 c.p.p.: qui a fronte di pena residua espianda contenuta entro i limiti stabiliti, l’ordine di esecuzione (assieme al decreto di sospensione che in tal caso vi accede) si atteggi

a ad autonomo presupposto di specifici diritti e facoltà in capo al condannato, da esercitarsi prima della materiale carcerazione (mediante la presentazione delle istanze di misura alternativa), in grado di essere irrimediabilmente pregiudicati dai 
vizi dell’ordine stesso, anche ad esso immanenti; vizi che dunque si si ripercuoterebbero sulla regolarità dell’espiazione che fosse ciò nonostante intrapresa.

 

• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 10 maggio 2018 n. 20768.

Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali – Ordine di esecuzione – Obbligo di traduzione al condannato alloglotta – Omissione – Conseguenze. L’ordine di esecuzione di pena detentiva ex articolo 656 c.p.p. deve essere tradotto, a pena di nullità, nei confronti dello straniero alloglotta, nella lingua a lui conosciuta, salvo non risulti che egli comprenda la lingua italiana. La declaratoria di nullità importa senz’altro la necessità di rinnovare l’atto in modo conforme al modello legale (articolo 185, comma 2, c.p.p.); tuttavia, non si ripercuote, di per sé, sulla carcerazione ormai instaurata, che non discende direttamente dall’atto nullo ma trova autonomo titolo giustificativo nella sentenza di condanna passata in giudicato.

• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 10 maggio 2018 n. 20768.

 

Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali – Esecuzione di sentenza di condanna a pena detentiva – Nei confronti di straniero – Traduzione del provvedimento – Pena nullità – Ratio. La traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero alloglotta del provvedimento con cui il pubblico ministero emette l’ordine di carcerazione, in esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, risponde alla necessità precipua di consentire al condannato di provocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità del titolo esecutivo e di metterlo, se del caso, in grado di esperire la procedura di cui all’articolo 175 c.p.c.

• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 10 maggio 2018 n. 20768.

 

Esecuzione – Pene detentive – Ordine di esecuzione – Traduzione per lo straniero alloglotta – Necessità – Omissione. Anche l’ordine di esecuzione della pena emanato ai sensi dell’articolo 656 c.p.p. è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 143 stesso codice in materia di traduzione degli atti destinati allo straniero che non conosca la lingua italiana. La traduzione non è però necessaria se dagli atti del procedimento di cognizione risulta che lo straniero capiva la lingua italiana. [Nella specie la Corte di merito correttamente e logicamente ha argomentato da più indicatori fattuali convergenti (relativi sia alla fase della cognizione che a quella esecutiva) la buona conoscenza della lingua italiana da parte del condannato, avendo costui diffusamente contraddetto le accuse in lingua italiana in sede di interrogatorio di garanzia].

• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 27 novembre 2017 n. 53613.

 

Esecuzione – Pene detentive – Ordine di esecuzione – Traduzione per lo straniero alloglotta – Necessità – Omissione – Conseguenze. È principio generale indiscutibile che gli atti processuali, significativi al fine di esercitare diritti difensivi, debbano essere tradotti all’imputato, o condannato, alloglotta che non conosca la lingua italiana. L’effettiva capacità dello straniero di conoscere a sufficienza la lingua italiana è, in concreto, questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, quindi, non deducibile in sede di legittimità. La notifica dell’atto al difensore non può consentire di eludere la dovuta traduzione per il diretto interessato che detiene un diritto personale, non comprimibile, di conoscenza dell’ordine che lo riguarda (da lui impugnabile per diritto proprio). [Nella specie il Gip, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava la nullità dell’ordine di esecuzione spedito nei confronti del condannato in quanto non tradotto nella lingua araba, pur essendo pacifico in atti che il suddetto non comprendeva la lingua italiana poiché vi era stato l’ausilio di un interprete all’udienza di convalida ed il decreto di citazione per il giudizio immediato era stato tradotto].

• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 27 maggio 2010 n. 20275.